Diritto di Famiglia

 

  • Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di diritti della persona, separazioni e divorzi, modifica delle condizioni di separazione e divorzio;
  • Attività di consulenza per la tutela della prole e del diritto genitoriale, con particolare attenzione alle recenti innovazioni in materia di affido condiviso;
  • Attività di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di adozioni di minorenni e maggiorenni. Adozioni internazionali;
  • Attività di assistenza e consulenza nella redazione di testamenti, eredità, contenzioso tra eredi e divisioni ereditarie, impugnazioni delle successioni testamentarie.
  • Attività di assistenza e consulenza nella redazione di contratti di convivenza introdotti dalla c.d. Legge Cirinnà e nella relativa procedura di autenticazione e deposito all'Anagrafe.

 

 

 

 

Giurisprudenza

 

Separazioni: Barilla, 6mila euro a ex moglie e 24 alle figlie

Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 30 settembre-28 ottobre 2013 n. 24252

28.10.2013

Il patron della pasta Guido Barilla perde la causa contro la ex moglie Federica Marchini (sorella di Alfio, candidato sindaco di Roma nelle recenti elezioni) per farsi ridurre l'assegno di divorzio. La Cassazione con la sentenza 28 ottobre 2013 n. 24252  ha confermato il sostanzioso mantenimento di 30mila euro che Barilla dovrà versare alla Marchini e alle tre figlie (6mila all'ex moglie e 24mila alle ragazze, di cui due minorenni che sono affidate alla madre) attribuito loro dalla Corte d'Appello di Roma nel 2009

DIRITTO DI VISITA

Colpevole la madre separata che si trasferisce in altra regione

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 23 ottobre 2013 n. 43292

23.10.2013

Viola le disposizioni del giudice la madre separata di una bambina di otto mesi che si trasferisce in Sicilia in cerca di un lavoro mentre un provvedimento del tribunale di Trento aveva collocato la minore presso l’ex abitazione coniugale a Capriana (Tn) stabilendo il diritto di visita anche infrasettimanale del padre. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 43292/2013, dichiarando inammissibile il ricorso della madre

Per la Suprema corte, infatti, “l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la ‘frustrazione’ delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole (cfr. in termini: cass. pen. sez. 6, 33719/2010, fattispecie in cui vi erano stati frequenti e non comunicati spostamenti dei luogo di dimora senza preavviso al marito separato non affidatario)”.

DIVORZIO

Anche il matrimonio lampo dà diritto all’assegno

Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 16 ottobre 2013 n. 23442

16.10.2013

Anche il matrimonio “meteora” di brevissima durata e in cui entrambi i coniugi hanno continuato ad abitare in case diverse mantenendo ciascuno il proprio stile di vita, dà diritto al mantenimento se il marito ha un grande patrimonio immobiliare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 23442/2013. La Suprema corte ha chiarito che “al fine dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile, non bisogna confondere lo stile con il tenore di vita. Anche in presenza di rilevanti potenzialità economiche un regime familiare può essere intatti improntato o a uno stile di ‘understatement’ o di rigore ma questa Costituisce una scelta che non può annullare le potenzialità di una condizione economica molto agiata”

“Vi è poi da considerare - prosegue la sentenza - la rilevanza della aspettative, che una convivenza con un coniuge possessore di un rilevante patrimonio immobiliare legittimamente determina nell’altro coniuge anche se tale aspettativa può non materializzarsi in un vistoso cambiamento di stile di vita quantomeno in un determinato periodo della convivenza. Aspettative che incidono nella configurazione di un tenore di vita proprio del matrimonio”.

Per gli ermellini dunque è condivisibile la decisione della Corte territoriale che ha tenuto conto “della breve durata del matrimonio ai fini della determinazione dell’ assegno e infatti ha preso atto del notevole e indiscutibile dislivello economico delle due parti e ha affermato che certamente esso avrebbe giustificato un correttivo maggiore se il matrimonio avesse avuto una durata maggiore”. 

KAFALAH

Ricongiungimento familiare, non può essere rifiutato il nulla osta

Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 16 settembre 2013 n. 21108

17.09.2013

“Non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse di minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito.”. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 21108/2013 enunciando un principio di diritto ai sensi dell’articolo 363 c.p.c..

La Suprema corte ha poi ricordato che la kafala è stata espressamente prevista come valida misura di protezione dei minori dall’articolo 20 della convenzione di New York sui diritti dei fanciullo, sottoscritta il 20 novembre 1989 e dagli articoli 3 e 33 della convenzione dell’Aia dei 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minore, sottoscritta dall’Italia, anche se non ancora ratificata e resa esecutiva.

Neppure, osservano i giudici, ha pregio l’argomento contro l’ordine pubblico interno in quanto dalla kafalah non si vogliono far derivare effetti nel nostro ordinamento identici o analoghi a quelli dell’adozione. Nel rispetto della disciplina vigente nel paese di provenienza del minore affidato, il provvedimento di kafalah, anche dopo l’avvenuto ricongiungimento con il cittadino Italiano, infatti, non svolge altra funzione che quella di giustificare l’attività di cura materiale e affettiva del minore, con esclusione di ogni vincolo di natura parentale o anche di sola rappresentanza legale.

“Peraltro - prosegue la sentenza -, il controllo sull’idoneità degli affidatari effettuato dall’autorità giudiziaria del paese di provenienza del minore e la necessità della presa in carico o della convivenza in tale paese, richiesti (in alternativa alla necessità di assistenza per gravi ragione di salute) dall’art. 3, 2° comma lettera a) per consentire il ricongiungimento al cittadino italiano, rende anche in concreto difficile la stessa ipotizzabilità di intenti elusivi della disciplina dell’adozione internazionale da parte del cittadino affidatario che si trovi nelle condizioni richieste per ottenere il ricongiungimento”.

 

SUCCESSIONE LEGITTIMA

Al coniuge superstite la casa familiare e i mobili

Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 10 settembre 2013 n. 20703

10.09.2013

Il coniuge superstite ha diritto alla casa familiare e ai mobili che la arredano non solo in caso di successione testamentaria ma anche legittima. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 20703/2013.

L’artico 540 comma 2 cod. civ., dettato in tema di successione necessaria, prevede che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni. “Tali diritti - spiega la Corte - gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.

“Ora - continua la sentenza -, la dottrina più attenta, che in questa sede si intende condividere, ha avuto modo di chiarire che la norma si applica anche alla successione legittima. L’articolo 584 comma 1 cod. civ., dettato in tema di successioni legittime, con riferimento al coniuge putativo contempla espressamente l’applicabilità della disposizione stabilita dall’art. 540 comma 2”. E, dunque, proseguono i giudici: “L’estensione dei diritti previsti da questa norma al coniuge legittimo non può essere revocata in dubbio, perché sarebbe contrario al principio di eguaglianza che il coniuge putativo fosse trattato diversamente e in modo più favorevole rispetto al coniuge legittimo”.


Del resto “lo stesso risultato per altro verrebbe assicurato interpretando correttamente, (cioè tenendo conto delle esigenze che sono poste al fondamento del) l’art. 540 , comma 2, cc. il quale prevede i diritti di abitazione e di uso in favore del coniuge superstite ‘anche quando concorra con altri chiamati’. Ora poiché un concorso con altri chiamati può verificarsi solo con riferimento alla successione legittima o a quella testamentaria sembra evidente che il legislatore abbia inteso stabilire che, a prescindere dal tipo di successione, al coniuge superstite spettano, comunque, i predetti diritti”.

“Pertanto, o un’interpretazione costituzionalmente orientata, dell’art. 584 cc. o un’interpretazione assiologica della normativa di cui agli artt. 581 e 540 cc., consente di affermare che anche al coniuge legittimo sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano (cfr. Cass. SSUU. N. 4847 del 27 febbraio 2013)”.

 

ADOTTABILITÀ DEL MINORE

No al riaffido della bambina sottratta dai genitori

Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 27 agosto 2013 n. 19582

27.08.2013

È corretta la decisione di mantenere in stato di adozione il minore che versi in stato di abbondono e trascuratezza dovuto alla condotta di vita borderline dei genitori entrambi tossici, i quali, fra l’altro, per ben due volte l’hanno sottratto ai servizi sociali durante lo svolgimento di colloqui protetti. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 19582/2013.

Secondo i giudici della Suprema corte, infatti, “lo stato di abbandono ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quanto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore”.

“In tale prospettiva - prosegue la sentenza -, il giudice di merito non può limitarsi a prendere atto del proposito, manifestato dai genitori, di riparare alle precedenti mancanze, ma deve valutare se il loro atteggiamento e i loro progetti educativi risultino oggettivamente idonei al recupero della situazione in atto, verificando non solo la sussistenza di elementi idonei a far ritenere che essi abbiano acquisito consapevolezza delle proprie responsabilità e dei propri compiti e siano pronti ad adempierli, ma anche l’eventuale presenza di altri parenti che, con il loro apporto, siano in grado di integrare o supplire alle figure genitoriali”.

Dunque, “la mera manifestazione della volontà di accudire il minore non costituisce infatti un elemento sufficiente a far escludere il rischio di una compromissione del suo sano sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono, tenendo presente che quest’ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell’esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito

SEPARAZIONE

Mantenimento da rivedere dopo la ripresa della convivenza

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 26 agosto 2013 n. 19541

26.08.2013

Se alla separazione segue una riconciliazione che porta a una nuova convivenza, quando il rapporto si rompe per la seconda volta il giudice deve quantificare ex novo le somme per il mantenimento, tenendo conto anche delle disponibilità acquisite per effetto della precedente separazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 19541/2013.Secondo la Suprema corte, infatti, “la riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell’art.157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria delle vita coniugale. Ne deriva che, in caso di una successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi in virtù di un ulteriore provvedimento ed il giudice, in tale ipotesi, dovrà procedere ad una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi tenendo conto delle eventuali sopravvenienze e - quindi - anche delle disponibilità acquisite per effetto della precedente separazione”.

FAMIGLIA

Accudisce il fratello per 40 anni, ha diritto agli alimenti

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 19 giugno 2013 n. 15397

19.06.2013

Ha diviso la casa con il fratello per quarant'anni facendogli praticamente da colf, poi, messa alla porta dal fratello o andatasene di sua spontanea volontà non è dato sapere, la donna ha chiesto gli alimenti al fratello, esattamente come una moglie. La Cassazione, con la sentenza 15397/2013, ha accolto il ricorso della signora, sottolineando che "la circostanza che la pretesa alimentare sia rivolta nei confronti del fratello non comporta la sua infondatezza".

La vicenda si svolge in un paese della Liguria, dove la donna per quarant'anni ha vissuto insieme al fratello, occupandosi della casa. Le loro strade, dopo tutto quel tempo, si dividono e la sorella cita in giudizio il fratello per chiedergli un mantenimento. In primo grado, il Tribunale di Chiavari dispone che il fratello le dia 250 euro di alimenti al mese. Assegno revocato dalla Corte d'appello di Genova, nel 2007, sulla base del fatto che la donna, nonostante la sua invalidità, saltuariamente lavorava anche in un albergo come domestica a ore.

La donna ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando lo "stato di bisogno" causato anche da una invalidità al 60%. Piazza Cavour oggi ha accolto, in parte, il ricorso della sorella e ha evidenziato che "la circostanza che la pretesa alimentare sia rivolta nei confronti del fratello non comporta la sua infondatezza, ma solo la determinazione del relativo importo nella misura dello stretto necessario". Gli alimenti li stabilirà la Corte d'appello di Genova cui è stato rinviato il caso.

Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge costituisce motivo di addebito della separazione

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza n. 19112 del 6.11.2012

Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge - poiche', provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignita' e alla personalita' del partner - configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'articolo 143 cod. civ.,

 

Affidamento condiviso: Cassazione, giudice non può non tenere conto della preferenza del minore nella scelta del genitore presso cui collocarsi

Corte di Cassazione, Sentenza n. 7773/2012

In materia di affidamento condiviso, la Corte di Cassazione ha precisato che, in assenza di altre specificazioni al riguardo, non si può non tener conto della preferenza del minore nella scelta del genitore presso cui collocarsi, soprattutto se il minore ha 17 e quindi risulta in grado di "valutare le proprie esigenze esistenziali ed affettive".

 

Assistenza familiare: nessun reato se l’irregolarità del mantenimento è dovuta a difficoltà economiche.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25596/2012

Per la Cassazione le temporanee difficoltà economiche giustificano il versamento in ritardo dell’assegno di  mantenimento da parte del padre e, per questo motivo, quest’ultimo non può essere condannato.

 

Mantenimento: lui ha una busta paga da 1.000 euro ma dovrà pagarne 1.100 alla ex

Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza n. 312/12

E' sempre più difficile comprendere quali siano i criteri adottati dai diversi Tribunali italiani per determinare la misura del mantenimento in caso di separazione. In mancanza di tabelle di legge risulta evidente che la decisione non potrà che essere presa caso per caso.

News dello studio

giu9

09/06/2016

Guida al contratto di convivenza

GUIDA AL NUOVO CONTRATTO DI CONVIVENZA     La legge 20 maggio 2016 n.76 (c.d. Legge Cirinnà), in vigore dal 5 giugno 2016, ha infine introdotto espressamente la figura del contratto

mag18

18/05/2012

L'avvocato Mastrandrea su 'il Resto del Carlino

Nella sezione pubblicazioni troverete l'articolo per intero.